Pena di morte
LEGGE COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n.1
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
Pubblicato su: GU n.236 del 10-10-2007
«Art. 27. - La responsabilita' penale e' personale. L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non e' ammessa la pena di morte.»
Fino a questi giorni
Che tristezza e dolore.
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